CCNL Turismo

09/03/2022 | 9302

CCNL Turismo 18 gennaio 2014

TITOLO VI - CAPO IX  - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
​​​​​​​Gli articoli 163, 164 e 165 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, sono sostituiti dal seguente:

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 Articolo ...

(1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (in breve FAST) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico - ricettivi all'aria aperta) del CCNL Turismo.

(2) A decorrere dal 1° luglio 2014, all'atto della prima iscrizione è dovuta al fondo una quota pari a 15,00 euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.

(3) A decorrere dal 1° luglio 2014, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° luglio 2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.

(4) Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

(5) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo stesso. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.

 (6) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

(7) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

(8) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativo/economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile. 

(9) L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

(10) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 144 del CCNL Turismo.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza FAST ed EST a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi dell'articolo 1 del presente articolo.

 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Sino al 30 giugno 2014 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 163, commi 3, 4 e 6 dell'articolo 165 CCNL Turismo 20 febbraio 2010.