Assistenza sanitaria integrativa - obbligatorietà - sentenza del Tribunale di Torino del gennaio 2013
Il Tribunale di Torino ha condannato un'azienda che aveva omesso di iscrivere i propri dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa, obbligandola a risarcire gli stessi di una somma pari al costo sostenuto per le prestazioni sanitarie che sarebbero state loro rimborsate dal fondo qualora l'azienda avesse provveduto all'iscrizione.
La fattispecie presa in esame dal Tribunale riguarda il Fondo EST (relativo alle imprese del terziario, ai pubblici esercizi e alle agenzie di viaggio), ma il medesimo principio si applica anche all’iscrizione al Fondo FAST, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, residence, villaggi turistici, ostelli, colonie, porti turistici, e altre strutture ricettive.
Infatti, anche il CCNL Turismo 20 febbraio 2010 (articolo 164, comma 3) afferma che sia le quote di iscrizione al Fondo FAST, che la contribuzione di finanziamento al Fondo, rientrano nella parte economico - normativa del contratto, utilizzando la medesima espressione letterale contenuta nel CCNL Terziario.
Il dispositivo della sentenza estende inoltre l’obbligo di iscrizione al fondo di assistenza sanitaria a tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL in esame, indipendentemente dall’iscrizione ad una delle parti firmatarie del contratto stesso.
In tal senso, la sentenza afferma che la circostanza per la quale "le quote e i contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, destituisce di fondamento la tesi (…) secondo cui l'azienda, non avendo aderito ad alcuna delle associazioni di categoria stipulanti, sarebbe vincolata soltanto all'applicazione della parte economico/normativa del CCNL e non già alle clausole contrattuali, quali quella relativa al Fondo EST, qualificate come obbligatorie, in quanto non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente a carico dei soggetti collettivi contraenti".
Si ricorda che il fondo Fast eroga rimborsi sino ad un massimo di novantamila euro per anno e che quindi il mancato pagamento del contributo, pari a dieci euro mensili, oltre a privare il lavoratore di una tutela contrattualmente dovuta, espone l’azienda al rischio di dover sostenere un costo notevolmente più alto.