CCNL Turismo 5 luglio 2024
TITOLO VI - CAPO IX - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
l'articolo 163 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, è sostituito dal seguente:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo 163 – Assistenza sanitaria integrativa
(1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo ( FAST).
(2) A decorrere dal 1° luglio 2004, devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno. A decorrere dal 1° luglio 2005, devono essere iscritti al fondo anche i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. A decorrere dal 1° luglio 2009, devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato.
(3) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta al datore di lavoro per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. La contrattazione integrativa territoriale può prevedere ulteriori casi e modalità di iscrizione del lavoratori assunti a tempo determinato, previo assenso delle parti costituenti il fondo.
(4) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
(5) All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota costitutiva una tantum. A decorrere dal luglio 2014, tale quota è pari a euro 15,00 per ciascun lavoratore iscritto, a carico del datore lavoro.
(6) A decorrere dal 1° luglio 2008, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° luglio 2014, per Il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° luglio 2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1 ° luglio 2027, per Il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 15,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.
(7) Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell' assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le parti.
(8) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. Il datore di lavoro deve provvedere alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.
(9) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile.
(10) Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 14,00 euro lordi, che rientra nella retribuzione di cui all'artico/o 148 del presente Contratto, fermo restando il diritto al lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di tale elemento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
(11) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 144 del presente Contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza FAST ed EST a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.