Regolamento

04/05/2023 | 120335

Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa ​​​​​​​per i dipendenti da aziende del settore Turismo

Regolamento per la disciplina ​​​​​​​dell’iscrizione e della contribuzione

 

Articolo 1 

1. Il presente regolamento disciplina l’iscrizione e la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da aziende del settore Turismo - FAST, di seguito denominato fondo.  

Articolo 2 

1. Assumono la qualifica di iscritti del fondo i lavoratori dipendenti beneficiari ai quali si applica il CCNL Turismo - ovvero i contratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente - ed i relativi datori di lavoro. Possono altresì essere iscritti i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni socie del Fondo o dalle relative organizzazioni territoriali. 

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, è obbligatoria l’iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato; a decorrere dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’iscrizione per tutti gli apprendisti.  

3. E’ altresì consentita l’iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

 4. Non è consentita l’iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, per i quali trova applicazione la normativa concernente la Qu.A.S.; per i lavoratori iscritti a FAST, che siano inquadrati nella categoria dei quadri nel corso dell’annualità contributiva, il rapporto assicurativo con il fondo cessa con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il fondo ne riceve comunicazione.

5. L’iscrizione al fondo e il relativo pagamento devono avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro. La cessazione dei rapporti di lavoro deve essere comunicata al fondo entro il mese successivo a quello di cessazione. 

6. All’atto dell’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a quindici euro per i lavoratori assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale.

7. L’iscrizione al fondo implica l’integrale accettazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

8. L’iscrizione si realizza attraverso la registrazione sul sito internet del fondo.

9. L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
​​​​​​​c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la copertura assicurativa è comunque garantita sino al termine del periodo per il quale sono stati versati i contributi.

Articolo 3 

1. L’annualità contributiva decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell’anno successivo.

2. Il pagamento dei contributi, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, costituisce condizione necessaria per l’erogazione delle prestazioni.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015, il contributo annuale, è pari a centoquarantaquattro euro (144,00), di cui centoventi euro a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che a tempo parziale, e ventiquattro euro a carico del lavoratore.

4. Il contributo è pagato al fondo in un’unica rata annuale anticipata, da versarsi con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4.1 I datori di lavoro possono optare per il pagamento con cadenza mensile, effettuando il versamento tramite l’INPS (modello F24 – uniemens) entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi.
4.2 Il contributo è pagato al fondo dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, che sarà trattenuta mensilmente.
4.3 Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda dopo che l’azienda ha provveduto al pagamento dei contributi, è facoltà dell’azienda trattenere dalle competenze di fine rapporto, i contributi versati relativi ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per la quota a carico dell’azienda.

5. Qualora il pagamento avvenga in forma annuale anticipata, per i rapporti di lavoro costituiti nel corso dell’annualità contributiva, il contributo relativo alla prima annualità è calcolato pro quota, in ratei mensili, ed è sempre versato unitamente alla quota di iscrizione, entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro.

6. In caso di iscrizione tardiva sono dovute al fondo somme aggiuntive determinate in misura pari alle mensilità di contribuzione omesse, sino ad un massimo di dodici mensilità, ed interessi di mora nella misura del 5% annuo, rapportato alle quote a carico del datore di lavoro.
6.1 Le somme aggiuntive vengono utilizzate in regime solidaristico per l’erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al fondo.

7. In caso di prima iscrizione, il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettivo pagamento. Analoga decorrenza sarà applicata in caso di ripresa dei versamenti contributivi successivi ad un periodo non coperto da contribuzione.
7.1 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mancato rinnovo dell’iscrizione o di sospensione del rapporto, il diritto alle prestazioni si protrae per un periodo   corrispondente alle mensilità di contribuzione versate per le quali il lavoratore non abbia eventualmente goduto della copertura.
7.2 Qualora il lavoratore sia successivamente assunto da altre aziende, queste dovranno provvedere all’iscrizione al fondo entro il mese successivo alla costituzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà verificare la propria posizione contributiva e di copertura mediante il sito internet del fondo, nella sezione riservata agli iscritti.

Articolo 4

1. Le prestazioni non saranno erogate ai lavoratori per i quali non sia stata perfezionata la procedura di iscrizione o non siano stati pagati tutti i contributi dovuti, con le modalità ed entro i termini previsti dal fondo. 

Articolo 5

1. Con successiva disposizione regolamentare sarà disciplinata l’iscrizione di:

  • altre categorie di lavoratori;
  • coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.
     

Approvato dal Consiglio Direttivo il 7 febbraio 2006; modificato dal Consiglio Direttivo il 14 giugno, il 20 settembre, il 20 novembre 2006, il 28 marzo 2007, il 12 giugno 2008, il 15 aprile 2014, il 15 maggio 2018 e il 18 aprile 2023.