Statuto

09/03/2022 | 133559

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
​​​​​​​PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

ARTICOLO 1 - ​​​​​​​COSTITUZIONE

In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da aziende del settore Turismo 19 luglio 2003 è costituito il "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO”, in breve denominato "FAST", in seguito chiamato fondo.

Il fondo ha natura paritetica tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. 

ARTICOLO 2 - ​​​​​SEDE E DURATA

Il fondo ha sede in Roma.  ​​​​​​​La durata del fondo è illimitata.  

ARTICOLO 3 - ​​​​​​​SOCI

Sono soci del fondo FEDERALBERGHI, FAITA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.
​​​​​​​Acquisiscono la qualifica di socio anche le altre federazioni firmatarie del CCNL Turismo del 19 luglio 2003 che entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione del fondo aderiscono al fondo attraverso formale richiesta accolta dall'Assemblea.  

ARTICOLO 4 - ​​​​​​​ISCRITTI

Assumono la qualifica di iscritti al fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applica il CCNL Turismo ovvero i contratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal CCNL Turismo e dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

Il regolamento del fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore turismo.

L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:

  1. scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
  2. cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
  3. esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal regolamento.

ARTICOLO 5 -​​​​​​​SCOPI E FINALITA'

​​​​​​​​​​​​​​Il fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.  

ARTICOLO 6 - ORGANI STATUTARI

Sono organi del fondo:

  • L'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.

La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal socio che l'ha espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione, il socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del fondo.  

ARTICOLO 7 - ​​​​​​​ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 3.Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

  • 6 (sei) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 (cinque) alla FEDERALBERGHI, 1 (uno) alla FAITA;
  • 6 (sei) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 (due) alla FILCAMS-CGIL, 2 (due) alla FISASCAT-CISL, 2 (due) alla UILTuCS-UIL.

L'Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:

  1. nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai soci costituenti;
  2. delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
  3. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
  4. delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori Contabili;
  5. approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
  6. fissa le linee guida strategiche e programmatiche del fondo;
  7. delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
  8. delibera lo scioglimento del fondo e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo posta elettronica o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Rappresentanti in carica o dal Collegio dei revisori contabili.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.

Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci e le relative deliberazioni sono prese con una maggioranza superiore ai due terzi dei voti spettanti ai soci e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza dei rappresentanti di tutti i soci.

In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro componente dell'Assemblea. Ciascun componente non può esercitare più di due deleghe.  

ARTICOLO 8 - ​​​​​​​CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è costituito da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, così ripartiti:

  • 6 (sei) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 (cinque) designati dalla FEDERALBERGHI, 1 (uno) designato dalla FAITA;
  • 6 (sei) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 (due) designati dalla FILCAMS-CGIL, 2 (due) designati dalla FISASCAT-CISL, 2 (due) designati dalla UILTuCS-UIL.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Direttore partecipa in funzione di segretario.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. deliberare gli atti necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
  3. definire il bilancio annuale consuntivo ed il budget previsionale del fondo, al fine di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
  4. deliberare il piano triennale dell'attività del fondo;
  5. decidere l'assunzione del personale nonché la eventuale nomina del Direttore;
  6. approvare i Regolamenti;
  7. decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni;
  8. deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio della gestione;
  9. deliberare l'esclusione degli iscritti, prevista all'articolo 4, lettera c);
  10. deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4, comma 2;
  11. proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
  12. vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 9 - ​​​​​​​PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL FONDO

Il Presidente ed il Vice Presidente del fondo sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione dei soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del fondo e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo o al Direttore. 

ARTICOLO 10​​​​​​​ - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti designati di comune accordo dai soci:  

  • uno con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla legge, su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 1;
  • uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 1.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte sociale, fino al reintegro del Collegio da parte dell'Assemblea, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.

I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili partecipano alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Comitati di gestione.  

ARTICOLO 11 - ​​​​​​​DIRETTORE

Il Direttore è responsabile delle attività operative del fondo e risponde al Consiglio Direttivo.

Dà attuazione alle delibere degli organi del fondo.

Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo.  

ARTICOLO 12 - ​​​​​​​ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO

In via ordinaria costituiscono entrate del fondo:

  1. i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi;
  2. i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
  3. gli importi versati alla gestione a titolo di quota di ingresso una tantum;
  4. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Il fondo provvede alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati dai soci di cui all’articolo 1. Tali quote costituiscono partite di giro e sono contabilizzate in una voce specifica.  

ARTICOLO 13 - ​​​​​​​PATRIMONIO SOCIALE  

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del fondo.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del fondo, è quello applicato ai “fondi comuni” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del fondo sia durante la vita del fondo che in caso di scioglimento dello stesso.  

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO ECONOMICO  

Il bilancio del fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi del fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.  

ARTICOLO 15 - ​​​​​​​SCIOGLIMENTO \ CESSAZIONE  

Per lo scioglimento del fondo è necessaria la decisione unanime dell'Assemblea.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento del fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del fondo.  

ARTICOLO 16 - ​​​​​​​REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI  

Per l'attuazione del presente Statuto il fondo deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla costituzione del fondo medesimo.

ARTICOLO 17 - ​​​​​​​DISPOSIZIONI FINALI

Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio.  

ARTICOLO 18 - ​​​​​​​RINVIO ALLE LEGGI \ CONTROVERSIE  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il regolamento del fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.

Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati. Il Collegio arbitrale deciderà con poteri di amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile